AGGIORNATI I CODICI ATECO PER COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: DAL 1° APRILE 2022 LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IVA
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la nota del 21 marzo 2022 comunica l’aggiornamento dei Codici Ateco 2007 da parte dell’ISTAT.
La riorganizzazione ha riguardato le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile; specificatamente è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11:
- già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”,
- che ora è invece destinato ai “servizi forniti da commercialisti”, incorporandovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).
Corrispondentemente, anche il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato modificato, per cui ora esso raggruppa i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
Pertanto, i soggetti che, a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente, della modifica della descrizione del codice, risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno:
- a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico;
- in sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati di cui al punto precedente), indicare il nuovo codice attività.
I soggetti ai quali sarà applicata la nuova codifica ed in particolare:
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico,
- le associazioni professionali,
- le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12
potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite:
- il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi)
- o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche),
tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La modifica del codice ATECO entrerà poi in dichiarazione: per i modelli dichiarativi Redditi, ISA, IVA e non solo, presentati a decorrere dal 1° aprile 2022 e dopo la variazione dei dati, sarà necessario indicare il nuovo codice attribuito.