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ASSEGNO UNICO 2023

ASSEGNO UNICO 2023

L’ASSEGNO UNICO 2023 è il sostegno economico destinato alle famiglie tramite il riconoscimento, per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, e nel caso di figli disabili senza limiti di età, di un importo, determinato in base all’ISEE. L’ente gestore per l’erogazione del presente sostegno economico, è l’INPS, che computa l’importo dell’assegno dovuto tenendo conto delle condizioni economiche del nucleo familiare che ne ha fatto richiesta, pertanto fondamentale è un ISEE valida al momento della presentazione della domanda, tenendo altresì contro dell’età e del numero dei figli e/o di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

• MODALITÀ DI CALCOLO DELL’IMPORTO DOVUTO:
L’importo dell’Assegno unico e universale è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare e all’età dei figli a carico. Pertanto, tenendo conto delle condizione economiche seguendo l’ISEE l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia reddituale. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
• PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
 portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 Contact Center Integrato;
 Istituti di Patronato.
Si ricorda che:
– per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno;
– se la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
Ai fine della presentazione della domanda dell’ASSEGNO UNICO è necessario munirsi di una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) indicativa ai fini ISEE, contenente tutte le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale ai fini della commisurazione della situazione economica del nucleo familiare .
• CASI DI VARIAZIONE
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di :
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni ;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
L’importo dell’assegno unico varia in caso di figli a carico in nuclei vedovili. Tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, in accordo con il Ministero del lavoro, il bonus verrà erogato d’ufficio ai nuclei vedovili, per i decessi del secondo genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno senza doverne fare domanda.

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