Bonifica e smaltimento amianto: Credito d’imposta al 50%
Il credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo, è ripartito in tre quote annuali.
Sono ammissibili le spese per interventi di rimozione e smaltimento – anche previo trattamento in impianti autorizzati – dell’amianto presente in coperture e manufatti, e precisamente di:
– lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
– tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
– sistemi di coibentazione industriale in amianto;
Sono ammissibili le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.
Il credito di imposta è un’agevolazione paragonabile allo sgravio fiscale dettato dalle cosiddette detrazioni fiscali. Nello specifico, il titolare del credito d’imposta diventa creditore dello Stato e potrà far valere il suo credito per compensare diversi debiti.
Il credito di imposta può essere ottenuto dai contribuenti dell’Erario e può essere quindi destinato a compensare debiti di varia natura, a ridurre le imposte dovute oppure, in mancanza di imposte da versare, se ne può richiedere il rimborso al momento della dichiarazione dei redditi.
Da un punto di vista fiscale, in sede della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito ne’ della base imponibile Irap anche se questo viene incassato in forma di rimborso. Come vedremo nel paragrafo successivo, la forma del rimborso del credito d’imposta non è prevista quando si parla di agevolazione per bonificare e rimuovere l’amianto.