BONUS CHEF PROFESSIONISTI
Bonus Chef 2023 è l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta a favore di cuochi professionisti che svolgono l’attività come dipendenti o autonomi con partita IVA, presso strutture alberghiere e ristoratrici messa a disposizione dal MIMIT.
FORMA DEL BONUS
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili , sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di euro 6.000,00.
SOGGETTI DESTINATARI
L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti:
• sia come lavoratori dipendenti
• sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).
REQUISITI ULTERIORI
Inoltre è necessario:
• avere residenza nel territorio italiano
• avere un regolare contratto di lavoro o una partita Iva dal 1° gennaio 2021
• godere dei diritti civili
• possedere una PEC
TERMINI
A decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023 è possibile presentare la domande per il bonus chef.
SPESE AMMINSSIBILI
Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:
1.per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
-la conservazione,
-la lavorazione,
-la trasformazione
-e la cottura dei prodotti alimentari,
2.per l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
3.per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presente agevolazione dovrà essere presentata, entro i termini previsti, in via telematica, tramite la piattaforma messa a disposizione del MIMT. Il bonus chef:
• è utilizzabile in compensazione mediante F24
• è escluso da IRPEF e IRAP
• non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.
Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.