CASELLARIO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
AVVOCATO VIGLIONE, NELL’ULTIMA SETTIMANA DI OTTOBRE È STATO PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CHE ISTITUISCE IL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI, IN PARTICOLARE DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di un “registro automatizzato”, ossia un archivio elettronico centralizzato all’interno del quale si potranno rinvenire i dati delle sanzioni pecuniarie di tipo civile comminate nei vari provvedimenti. Specificatamente, il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2022 recante “Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili”, istituisce il Registro delle Sanzioni pecuniarie civili, su base nazionale, presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia e prevede le modalità d’iscrizione dei provvedimenti, per gli effetti della disposizione in materia di reiterazione dell’illecito.
QUALI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI POTRANNO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO?
Nel registro potranno iscriversi i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ai sensi dell’art.324 del codice di procedura civile. I provvedimenti sanzionatori faranno riferimento alle sanzioni pecuniarie civili derivanti dalla cosiddetta “depenalizzazione” di molte fattispecie prima costituenti reato, e in particolare, tali provvedimenti potranno provenire da diverse fonti – dal Prefetto al Magistrato della cognizione civile -e all’uopo occorre rilevare che ad oggi non esistesse ancora un registro contenente l’elenco e i dati delle sanzioni pecuniarie civilistiche comminate.
HA PARLATO DI DEPENALIZZAZIONE, IN COSA CONSISTE?
In generale la depenalizzazione consiste nella trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi. Nello specifico, il Governo, proprio in materia di depenalizzazione nel 2016 ha emanato diversi decreti legislativi attuando un doppio intervento legislativo, il primo contenente disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) e il secondo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). Tale riforma ha sottratto dall’area del penalmente rilevante una considerevole quantità di fattispecie che, d’ora in avanti, avranno un rilievo esclusivamente amministrativo e – questa è la vera novità – civilistico. Orbene, il legislatore accanto ai reati trasformati in illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. n. 8/2015, ha previsto che altri – tra cui l’ingiuria, la falsità in scrittura privata, il danneggiamento semplice – perdano il carattere di illecito penale per assumere quello di illecito civile. Per tali fattispecie la sanzione non avrà più carattere penale, ma civile e l’iniziativa spetterà alla parte che assumerà di aver subito un danno, previa dimostrazione di una condotta dolosa da parte dell’agente convenuto in giudizio poiché, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D. Lgs. N. 7/2015, la sanzione pecuniaria civile è subordinata all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa. Possiamo, dunque, parlare di una riforma che ha una portata storica, in quanto le fattispecie interessate perdono il carattere di illecito penale per integrare altrettanti illeciti civili corrispondenti alla violazione di posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento civile e da esso tutelate attraverso modalità completamente inedite.
AVVOCATO VIGLIONE È IN QUESTO CONTESTO CHE SI INSERISCE IL REGISTRO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI?
Il Ministero della Giustizia ha previsto una regolamentazione della tenuta memoria delle sanzioni civili simile al casellario giudiziale, riportando le sanzioni pecuniarie civili verso il regime penalistico. Il sistema informativo del registro consente lo svolgimento con tecnologie informatiche delle attività degli uffici che afferiscono all’iscrizione, all’eliminazione, alla trasmissione e alla conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l’utenza, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte. Tutti i responsabili dell’ufficio dovranno comunicare le sanzioni civili al gestore del “Registro delle sanzioni pecuniarie civili” presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.
COME AVVIENE LA REGISTRAZIONE?
La registrazione avviene per estratto e dovrà riportare i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento;
d) data di pubblicazione, dispositivo del provvedimento nella parte relativa all’applicazione della sanzione pecuniaria civile e norme applicate;
e) luogo, data e tipo di illecito;
f) sanzione pecuniaria civile applicata.
L’iscrizione è effettuata a cura dell’ufficio giudiziario di primo o di secondo grado che ha emesso il provvedimento. In particolare, bisogna anche tener presente che le suddette iscrizioni sono eliminate decorsi dieci anni dalla data in cui sono state effettuate o per morte della persona alla quale si riferiscono. Inoltre si procede all’eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari oggetto di revocazione.
ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO QUAL È, AVVOCATO VIGLIONE, LA SUA OPINIONE IN MERITO ALL’ISTITUZIONE DI QUESTO NUOVO REGISTRO AUTOMATIZZATO?
Gli uffici che esercitano la giurisdizione civile acquisiscono dal registro il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto e lo inseriscono nel fascicolo informatico del processo. Attesa la funzione certificatrice del registro, previo pagamento del diritto di certificato “Ciascuno ha diritto di ottenere il certificato delle iscrizioni effettuate a suo nome senza motivare la richiesta”, ogni qualvolta soggetti terzi richiederanno l’esibizione del certificato delle sanzioni pecuniarie civili.
Il registro delle sanzioni pecuniarie civili rappresenta, dunque, un nuovo strumento informativo nell’ambito della Pubblica Amministrazione e dei privati che potranno di volta in volta chiederne evidenza e che potranno avere informazioni più dettagliate nei confronti dei soggetti con i quali saranno chiamati ad interfacciarsi. Il rovescio della medaglia consiste nell’ulteriore “schedatura” cui ogni cittadino potrà vedersi soggetto e che, a determinate condizioni, potrà rendere ancor più complesso l’accesso a benefici e rapporti in particolare di natura privatistica, quali ad esempio opportunità lavorative o rapporti con istituti di credito. L’auspicio, pertanto, è che di questo strumento venga fatto un uso strettamente necessario per specifiche e tipizzate esigenze.