Contratto a chiamata o intermittente
È un particolare contratto di lavoro subordinato, molto richiesto soprattutto nel settore della ristorazione, alberghiero, del commercio e, in genere, nel turismo per la sua estrema flessibilità, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione “all’occorrenza”, secondo le proprie esigenze, nel rispetto di un termine minimo di preavviso (non inferiore ad un giorno lavorativo). Il lavoratore intermittente, quindi, alterna periodi di lavoro a periodi di inattività senza avere alcuna garanzia di poter svolgere la prestazione lavorativa in quanto il datore di lavoro può chiamarlo o meno a seconda delle proprie necessità aziendali (ciò lo differenzia, pertanto, da un lavoratore a tempo parziale che ha la certezza di svolgere la prestazione lavorativa in relazione all’orario definito nella lettera di assunzione).
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.
I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive (con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d’età oppure lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati) oppure in ipotesi oggettive (per prestazioni di tipo intermittente o discontinuo secondo le previsioni dei CCNL o per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno e per ulteriori periodi predeterminati dai CCNL).
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