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Controllo conto correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Controllo Conto Correnti Da Parte Dell’Agenzia Delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno ancora più armi a disposizione, dopo che la Cassazione, con più sentenza, ha aperto le porte a controlli sui conti correnti anche senza bisogno di avere un motivo valido e specifico. Quindi qualsiasi transazione può essere soggetta ad accertamento e sarà compito del contribuente ad avere l’onere della prova che il prelievo o il versamento sia lecito.
Negli ultimi anni grazie ad una serie di interventi tra cui: privacy, incrocio di banche dati, comunicazioni di tutte le operazioni sopra determinati importi, acquisti di prodotti di valore, analisi dei conti correnti gli occhi del fisco possono analizzare e verificare tantissime informazioni. Ma quali sono i limiti? Cosa può non controllare?

Regole e controlli su operazioni

L’Agenzia delle Entrate può adesso analizzare i movimenti bancari grazie all’Anagrafe dei conti correnti. Vale la regola dell’inversione dell’onere della prova: significa che spetta al titolare del conto dimostrare che il denaro versato sia “pulito” ovvero frutto di attività su cui sono state regolarmente pagate le tasse al fisco. E c’è un aspetto che vale la pena evidenziare: sotto esame non c’è solo l’attività economica delle imprese, soprattutto di grandi dimensioni, ma anche dei professionisti come dimostrano i dati più recenti sulla percentuale dei controlli. Le indagini finanziarie possono essere eseguite nei confronti di tutte le persone fisiche. Se il titolare di un conto versa una somma maggiore del proprio stipendio mensile, allora il fisco può fare scattare gli accertamenti o comunque una richiesta di chiarimenti. E spetta allo stesso contribuente spiegare la provenienza di quella cifra. Stando infatti alle regole fiscali in vigore, tutti i versamenti su conti correnti sono considerati redditi imponibili. Naturalmente possono esserci valide motivazioni, come una vincita al gioco e/o il frutto di una donazione ma spetta sempre all’interessato dimostrarlo. La soluzione è indicare sempre la causale dei versamenti sul conto corrente in denaro contante. Attenzione alle tempistiche: l’Agenzia delle entrate può bussare alla porta e chiedere lumi sulla provenienza dei soldi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Semaforo rosso anche per i pagamenti in contanti: non possono oltrepassare la soglia di 3.000 euro. L’alternativa è l’utilizzo di strumenti tracciabili come assegni non trasferibili, bancomat, bonifici bancari, bonifici postali, carta di credito.
E sugli assegni resta fermo che tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi nei confronti di stesso possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste Italiane a prescindere dall’importo. Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare fino a 1.000 euro, a eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano banche o le Poste. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente deve corrispondere di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno a titolo di imposta di bollo.
E ancora: il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca emittente i dati identificativi del cessionario, l’accettazione e la data del trasferimento. In sintesi:
è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

A rischiare di più nella fase di prelievo e di versamento sul conto correnti sono gli imprenditori prima ancora che pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti. Stando alle regole in vigore, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono frazionati e questo significa che in caso di prelievo, un cittadino non imprenditore può trasferirli a un altra persona se la somma non raggiunge il tetto di 3.000 euro. Diverso è il caso degli imprenditori per i quali i prelievi in contanti superiori a 1.000 euro al giorno e a 5.000 euro al mese vanno giustificati. La ragione? Potrebbe pagare i lavoratori in nero, solo per dirne una. Provando a fare qualche esempio

se un privato deve corrispondere 5.000 euro alla colf e vuole pagare in contanti, vengono violate le regole;
se una fattura di 5.000 euro viene saldata in contanti data fattura, vengono violate le regole;
se sull’estratto del conto corrente risulta un versamento in contanti di 4.000 euro, il professionista non è tenuto ad alcuna comunicazione in quanto è intervenuto un intermediario finanziario, ma purché non sia un’operazione ripetuta più volte.

Ci sono due importanti precisazioni dell’Agenzia delle entrate di cui tenere conto. Il primo riguarda la questione se è corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri e comunque di 5.000 euro mensili dei prelevamenti non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l’attività istruttoria e non quella di accertamento. L’Agenzia di XX Settembre ricorda come le nuove norme abbiano introdotto un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Di conseguenza sono considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.

L’altro aspetto su cui le Entrate sono intervenute per chiarire la normativa riguarda la non applicabilità ai versamenti. Il dubbio è se le modifiche riguardano solo i prelevamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari? Ebbene, l’articolo contestato prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”. Di conseguenza appare chiaro che la lettera della norma interviene solo sui prelievi non giustificati e non sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero giustificati.
I controlli e le verifiche cui conti correnti
Mettere mano nei conti correnti da parte del fisco è adesso più facile. A stabilirlo è stata la V Sezione Civile della Corte di Cassazione con una sentenza di condanna nei confronti di un professionista e a favore dell’Agenzia delle entrate, destinata a fare giurisprudenza con conseguente di primo piano per i contribuenti. In buona sostanza viene a cadere il discrimine dei gravi indizi di evasione fiscale e l’Agenzia di via XX Settembre può adesso procedere agli accertamenti bancari sul conto corrente della persona sospettata con maggiore libertà. Di più: il fisco non ha l’obbligo di motivare in relazione alle indagini svolte dalle Fiamme gialle sui movimenti sospetti. La sentenza è la numero 8266 del 2018.

I giudici della sezione tributaria della Corte di Cassazione hanno allora messo un importante punto fermo nel rapporto tra fisco e contribuente. Da adesso in poi l’Agenzia delle entrate può compiere accertamenti sui conti correnti bancari o su quelli postali senza spiegazioni e senza la presenza di indizi gravi sulla presunta evasione fiscale. E, come premesso, gli uomini della Guardia di finanza possono non essere coinvolti. Il problema per i contribuenti è anche e soprattutto un altro: l’indispensabilità di fornire prove a sua discolpa. Si tratta della cosiddetta inversione dell’onere della prova, secondo cui il fisco procede ai controlli e poi spetta ai cittadini dimostrare che ha sbagliato. Anche se sono necessari anni e anche se nel frattempo ha pagato multe.
E a passare alla storia per essere stato il primo a soccombere è stato appunto un professionista sanzionato per aver fatto versamenti e prelievi considerati non congrui dall’Agenzia delle entrate rispetto al reddito dichiarato. E la sentenza di condanna è arrivata al foto finish, considerando che l’uomo si era visto dare ragione sia in primo grado e sia in appello per poi soccombere in Cassazione.

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