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COOPERATIVE SOCIALI: CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DEI RIFUGIATI

COOPERATIVE SOCIALI: CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DEI RIFUGIATI

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Interno del 21 settembre 2022, il quale statuisce riduzioni e/o sgravi contributivi per l’assunzioni di persone a cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale.
Possono godere del beneficio le cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
L’agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni , nel limite massimo di 350 euro mensili. Da tale versamento restano esclusi i premi e i contributi INAIL.
Attualmente sono disponibili risorse pari 500 mila euro per i contributi, ma il suddetto budget potrà essere integrato da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
Per il riconoscimento dell’agevolazione , i lavoratori devono presentare alle cooperative sociali presso le quali sono stati assunti :
• copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, oppure
• copia del permesso di soggiorno, qualora già rilasciato, attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
Si attendono dall’INPS le istruzioni operative per la presentazione delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione, considerando che tale beneficio sarà riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di inoltro delle stesse da parte delle cooperative sociali all’INPS.
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La protezione internazionale è la categoria generale delle figure del diritto di asilo, che l’art. 10 Cost. riconosce allo straniero che nel suo Paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, in particolare è l’insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia a:
• rifugiati ed a
• titolari di protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato è riconosciuto al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di origine e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Lo status di rifugiato è tendenzialmente permanente.
La protezione sussidiaria riguarda, invece, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi nella condanna a morte o nell’esecuzione della pena di morte, oppure nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, infine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili.
Orbene lo scopo principale della protezione internazionale è quello di garantire innanzitutto il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia.

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