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CORRISPETTIVI TELEMATICI CON INVIO TARDIVO: POSSIBILE RIMEDIARE SPONTANEAMENTE ENTRO IL 31 MARZO 2023

CORRISPETTIVI TELEMATICI CON INVIO TARDIVO: POSSIBILE RIMEDIARE SPONTANEAMENTE ENTRO IL 31 MARZO 2023

Pubblicato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento n. 61196 per incentivare i soggetti titolari IVA ad adempiere spontaneamente all’invio, se pur tardivo, dei corrispettivi telematici accordando così una sanzione ridotta. L’adempimento deve avvenire entro il termine del 31 marzo 2023
Specificatamente l’agenzia delle entrate fornisce informazioni relative a:
• fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello;
• corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente,
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla vigente normativa.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle Entrate inoltra una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti contenente una serie di informazioni che risulteranno consultabili anche direttamente nel cassetto fiscale dello stesso contribuente:
• l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente riportante:
 Numero delle fatture emesse in ritardo;
 Tipo fattura;
 Tipo Documento;
 Numero Fattura/Documento;
 Data Fattura/Documento;
 Data di trasmissione;
 Identificativo SDI file.
• l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
 Numero degli invii trasmessi in ritardo;
 ID Invio;
 Matricola dispositivo;
 Data di rilevazione;
 Data di trasmissione.
I contribuenti che abbiano ricevuto le suindicate avuto tali comunicazioni potranno personalmente o anche attraverso l’ausilio di un intermediario autorizzato, chiedere informazioni o segnalare elementi all’agenzia e avranno la possibilità di regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
• attraverso l’istituto del ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse;
• con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno giovarsi delle riduzioni sanzionatorie statuite dalla tregua fiscale, purchè la regolarizzazione delle anomalie avvenga entro il 31 marzo 2023.
Orbene, è opportuno osservare che la mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o, ancora, la memorizzazione o trasmissione degli stessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione della sanzione pari al 90% dell’imposta. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa da tre giorni a un mese, oppure, da uno a sei mesi, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro.
La sanzione è pari al 90% anche nell’ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, oltre all’applicazione di una sanzione da 250 a 2mila euro, se vengono omesse annotazioni, non venga richiesto il tempestivo intervento per la manutenzione o la verifica periodica dei registratori.
Si prevede una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico nel caso di violazione formale, ossia qualora l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo.
Salvo che il costituisca reato, è prevista una sanzione che va da 3.000 a 12.000 euro nei confronti dei contribuenti che manomettano o alterino i registratori o semplicemente si servano di registratori manomessi o alterati oppure permettano ad altri di usarli per eludere le norme, alla quale si accompagna la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi.

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