CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI: INVESTIMENTI AD ALTA CONVENIENZA FISCALE
Cosa emerge dalla legge di Bilancio per il 2021 per quanto riguarda il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali?
La legge di bilancio ha prorogato e migliorato, con significative modifiche, l’art.1 commi 184-197 della L. 160/2019 il quale aveva introdotto, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento operative fino al 31/12/2019, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti industria 4.0 effettuati dall’01.01.2020 al 31.12.2020, o comunque entro il 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 fosse stato effettuato l’ordine del bene e che fosse avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Con la nuova legge di bilancio il credito d’imposta rimarrà in vigore fino al 31 Dicembre 2022 (ovvero al 30 Giugno 2023, in presenza di acconti) con la nuova normativa che entra in vigore per gli investimenti realizzati a partire dal 16 Novembre 2020.
Quali novità sono state introdotte?
Le molte novità contenute nella legge di bilancio 2021 non modificano l’impianto di base previsto in origine dalle Legge 160/2019, ma creano una varietà di casistiche che deve essere gestita attentamente dal contribuente chiamato a scegliere quale agevolazione sfruttare. Sintetizzando, le principali novità riguardano le modalità di calcolo e le percentuali, che aumentano passando a seconda dei casi dal 6% al 10% per i beni materiali e immateriali ordinari fino ad arrivare al 50% per i beni materiali “industria 4.0” e al 20% per i beni immateriali 4.0. Oltre a dette procedure di calcolo la nuova disposizione normativa prevede anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo del credito d’imposta spettante. Nel 2021, Il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene ed a seconda del tipo di bene il credito potrà essere fruito in 1 o 3 quote annuali.
A chi si rivolge il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali?
I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese residenti nel territorio dello stato e i soggetti esercenti arti e professioni (beneficiari del credito solo per gli investimenti effettuati per i beni materiali strumentali nuovi “ordinari”, ossia diversi da quelli “industria 4.0”). Possono inoltre beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento e concordato preventivo.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
– Al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
– Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
L’art. 1 co. 187 della L.160/2019 prevede tre tipologie di investimenti agevolabili:
– Beni materiali strumentali nuovi “ordinari”
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa, devono quindi essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Il costo agevolabile comprende anche gli oneri accessori quali il costo di progettazione, installazione e trasporto.
Sono esclusi dall’agevolazione:
o Investimenti nei veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
o I beni per cui sono previste aliquote di ammortamento inferiore al 6,5% (per i quali in sostanza l’ammortamento è superiore a 15 anni);
o I beni immateriali.
– Beni materiali “industria 4.0”
I beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016, si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”, raggruppabili in tre categorie:
o Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
o Sistemi per l’assicurazione della quantità e della sostenibilità;
o Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.
– Beni immateriali “industria 4.0”
I beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016 (in primis il software).
I beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
Come può essere utilizzato il credito d’imposta?
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (sezione erario) a decorrere dall’anno in cui è avvenuto l’investimento o da quello successivo o di interconnessione del bene e ciò dipende dalla data d’acquisto o di entrata in funzione del bene.
Inoltre, come detto precedentemente, anche il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione viene suddivisa varia e precisamente:
credito d’imposta legge n. 160/2019
– Per i beni materiali (sia ordinari che 4.0) in cinque quote annuali di pari importo;
– Per i beni immateriali in tre quote annuali di pari importo.
credito d’imposta legge n. 178/2020
– Per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali;
– Per i beni ordinari non 4.0 con ricavi/compensi sotto i 5 milioni di euro in una quota annuale.
Il credito può essere ceduto o trasferito? In sede di dichiarazione dei redditi è tassato?
Il credito non può essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Ai fini fiscali il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (quindi non è tassabile). Dal punto di vista contabile invece, tale credito, viene gestito come un contributo in conto impianti (risoluzione 19 Luglio 2002, n. 241/E).
Per beneficiare del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che documentazione occorre presentare o produrre?
Ai fini documentali la fattura di acquisto del bene strumentale deve richiamare la disposizione di legge ed è possibile ricorrere alla c.d. integrazione della fattura del fornitore. Per i beni “industria 4.0” è necessario produrre una perizia tecnica o attestato di conformità al fine di certificare che i beni dispongono delle caratteristiche richieste e che sono interconnessi al sistema aziendale (per i beni il cui costo è inferiore a 300.000 euro è sufficiente una autodichiarazione del rappresentante legale che attesti i requisiti). Inoltre, in merito alla comunicazione da effettuare al MISE, lo stesso ministero ha chiarito come la comunicazione sia funzionale esclusivamente all’acquisizione di informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa. Si può affermare quindi che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative, sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio ed è in corso di predisposizione il portale che consentirà alle imprese di effettuare l’invio della comunicazione in questione.
Quali sono le sue considerazioni personali?
● Personalmente e come studio Viglione Libretti riteniamo che tale disposizione sia un vero e concreto aiuto alle imprese per il loro possibile rilancio e sviluppo legato agli investimenti produttivi di qualsiasi tipo. In particolare, la possibilità di cumulare tale credito d’imposta con altre agevolazioni come il “credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno” rappresenta un mix di agevolazioni da valutare e, in particolare nel Mezzogiorno, una opportunità da sfruttare. Siamo quindi disponibili ad offrire la nostra consulenza ed esperienza a chi voglia valutare la possibilità di muoversi in tal senso, ritenendo cruciale il ruolo del Professionista nelle varie fasi perché oltre ad incidere sull’aspetto fiscale la scelta del progetto d’investimento si rifletterà anche sugli aspetti documentali.