CRISI D’IMPRESA: MODIFICA DEGLI ADEGUATI ASSETTI
In attuazione della c.d. “Direttiva Insolvency” (Direttiva U.E. 2019/1023), il cui scopo era la limitazione delle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di gestione della crisi, dell’insolvenza e dell’esdebitazione, per dirimere le incertezze degli investitori circa la scelta dello stato in cui investire in relazione ai tempi di recupero dei crediti in presenza di procedure fallimentari, l’esecutivo ha approvato lo schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore a maggio.
Tra le maggiori innovazioni il potenziamento dell’istituto della Composizione negoziata della crisi ex D.L 118/2021 con riguardo:
- all’obbligo ex art. 2086 c.c. di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- alla continuità aziendale, nell’ accezione dell’art. 2423-bis,comma 1, c.c. .
Nel testo del nuovo decreto, la composizione negoziata, conservando la natura stragiudiziale, si eleva essa stessa a misura di allerta.
All’interno dell’organizzazione aziendale, un assetto è adeguato quando le scelte che sono alla base della sua costruzione e realizzazione rispondono a criteri di razionalità economica (efficienza ed efficacia) e quando il modello scelto permette di consentire la giusta tutela di tutti i portatori di interesse. Un valido assetto amministrativo e contabile, deve consentire all’imprenditore di poter organizzare, pianificare (nel medio periodo) e programmare (nel breve periodo) la propria attività economica. Quindi la validità degli assetti amministrativi e contabili dipendono dall’esistenza di sistemi di pianificazione e controllo.
Nel novellato art. 3 del Codice della Crisi, nel prescrivere all’imprenditore collettivo l’adozione di un assetto organizzativo adeguato, si specificano le finalità cui devono mirare le misure e gli assetti per potersi ritenere adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e, si individuano i segnali di allarme rilevanti in rapporto agli stessi.
In questo processo di riforma si è data preminenza al valore dell’impresa e alla sua continuità; si è infatti spostato il baricentro sull’impresa e sulla creazione delle condizioni giuridiche necessarie per rendere sostenibile la crisi e la sua incidenza sull’assetto produttivo, bancario e finanziario. Si è partiti dalla composizione negoziata che ha segnato il passaggio verso l’autonomia negoziale, portando a considerare la crisi come una complessa operazione economica che può avere soluzione anche in sede contrattuale, valorizzando la volontà delle parti interessate dalla crisi alla preservazione dell’impresa.
Tra le novità apportate dal nuovo decreto, le più importanti riguardano, da una parte, l’eliminazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e dall’altra l’introduzione di una sorta di automatismo del funzionamento segnali di allerta.
Le segnalazioni provengono sia dall’interno, con responsabilità dell’organo di controllo, che dall’esterno, creditori pubblici qualificati e banche, dove il ruolo dei creditori pubblici qualificati riguarderà la segnalazione del mancato pagamento, mentre spetterà agli organi interni e di controllo valutare la rilevanza di tale avviso.
In particolare, l’allerta esterna avverte di fatto l’imprenditore per attivarsi in modo tempestivo facendo leva sulle possibili responsabilità prospettiche degli organi societari che dovranno adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.
La riforma impone anche attraverso la nozione di continuità aziendale una visione progressista che si concretizza attraverso l’esame prospettico dei flussi di cassa necessari per far fronte alle obbligazioni pianificate.