Decaduti dalle rate delle Entrate: come essere riammessi
Con la circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti e possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione.
Il beneficio di essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti è stato previsto dall’art. 13-bis, comma 3, D.L. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016.
Il beneficio è solo a favore di chi ha definito le somme mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento.
Occorre che i contribuenti abbiano pagato in forma rateale e siano decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
La decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 e la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016, presentando entro il 20 ottobre una semplice istanza all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, mediante consegna diretta presso l’Ufficio, invio per raccomandata ovvero invio per posta elettronica certificata. La richiesta dovrà riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.