DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E CASSA INTEGRAZIONE COVID
Lo scorso 23 aprile l’INPS, con la circolare n. 69, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori agricoli nel periodo Covid, anche ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2020.
Nella circolare sono state indicate la categorie di lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione agricola:
- Operai agricoli a tempo indeterminato, beneficiari di CISOA o CIG in deroga entro il 31.12.20;
- Operai agricoli a tempo determinato, beneficiari di CIG in deroga fino al 31.12.20;
- Lavoratori con contratto a tempo determinato, dipendenti di cooperative e loro consorzi, che hanno avuto accesso alla CIGO.
L’INPS ha chiarito inoltre che con riferimento al periodo Covid – al fine di garantire parità di trattamento – l’agevolazione è destinata a tutti i lavoratori agricoli citati indipendentemente dal fatto che rientrino nel requisito contributivo di 102 giornate nel biennio.
CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020
Solitamente l’indennità di disoccupazione agricola viene calcolata in base al numero di giornate lavorate nell’anno di competenza dal quale sono detratti:
- i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo;
- le giornate indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione);
- le giornate non indennizzabili (es. espatrio definitivo).
Quanto al 2020 e alla luce della normativa emergenziale dipesa dal COVID 19, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in periodi di CISOA e i periodi di cassa ordinaria fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite. Si specifica che il totale di giornate risultanti non può in ogni caso superare il limite delle 183 giornate.
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Ai fini del calcolo e della quantificazione della prestazione, sono due i parametri di riferimento da tenere in considerazione:
- per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione da cui viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni a titolo di contributo di solidarietà;
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30%della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione.