DIVISIONE EREDITARIA IN PRESENZA O IN ASSENZA DI TESTAMENTO
Si ha successione ereditaria quando un soggetto, cosiddetto erede, subentra nei rapporti giuridici facenti capo ad altro soggetto – il de cuius – in virtù della sua morte. La successione ereditaria, con o senza testamento si apre nel momento della morte, e si conclude quando i soggetti chiamati all’eredità (ed eventualmente i loro rappresentanti) la accettano o vi rinunciano. Se più eredi accettano l’eredità, si forma la comunione ereditaria.
In particolare, la successione può essere di tre tipi:
• Testamentaria, quando c’è un testamento; gli eredi sono tutti coloro, il coniuge, i figli, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti non riconosciuti, che il defunto ha indicato come tali in questo documento.
• Ereditaria o legittima, quando manca un testamento, nel qual caso divengono eredi tutti coloro che la legge individua come legittimi successori della persona defunta, ovvero coniuge, figli e – in generale – parenti fino al sesto grado di parentela.
• Necessaria, si ha quando solo alcune categorie di familiari, c.d. eredi legittimari,hanno diritto a ricevere una quota di patrimonio fissata per legge, quest’ultima agisce anche contro il volere della persona scomparsa pur di tutelarle tali soggetti.
La divisione ereditaria disciplinata dagli artt. 713 e seguenti e dagli artt. 1111 e seguenti del codice civile rappresenta una modalità di scioglimento della comunione ereditaria e consiste nell’insieme delle operazioni giuridiche destinate all’attribuzione a ciascuno dei condividenti dei beni corrispondenti alla loro quota.
In assenza di testamento, presupposto della divisione ereditaria è la comunione ereditaria la quale si ha allorquando più soggetti chiamati all’eredità, l’abbiano accettata e siano divenuti eredi universali, in particolare ciascun coerede è titolare di una quota sull’intero asse ereditario e per diventare esclusivo proprietario dei singoli beni caduti in successione è necessaria una divisione ereditaria totale o parziale. Di norma, gli eredi possono in qualsiasi momento chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria: si tratta quindi di un diritto potestativo non soggetto a prescrizione o decadenza, salva la possibilità che l’esercizio del diritto sia sospeso in virtù di particolari disposizioni del testatore, comunque superabili ricorrendo all’autorità giudiziaria.
In assenza di testamento le modalità di suddivisione dell’eredità sono sostanzialmente tre:
• la divisione volontaria o contrattuale: si tratta di un contratto atipico tra coeredi, attraverso il quale si perviene allo scioglimento della comunione ereditaria mediante l’assegnazione ai compartecipi del controvalore in beni della propria quota ideale, c.d. “apporzionamento”. Ha natura reale, viene trasferita la proprietà dei singoli beni in capo a ciascun erede, ma può anche prevedere l’impegno dei coeredi a vendere un bene immobile, qualora difficilmente divisibile in natura, per poi distribuire il ricavato della vendita. Il contratto può avere anche natura transattiva, rappresentando una forma “amichevole” di divisione, attuabile nel caso in cui non sorgano conflitti tra gli eredi sull’attribuzione dei beni dell’asse ereditario
• la divisione mediata, la quale si perfeziona attraverso un procedimento di mediazione ex D.L. 28/2010 presso un Organismo di mediazione, autorizzato dal Ministero, alla presenza di un mediatore professionale. Tale forma di divisione ereditaria prevede diversi sgravi e benefici di natura fiscale e rappresenta una condizione di procedibilità per eventuali successive domande avanti al competente tribunale aventi ad oggetto una successione ereditaria;
• la divisione giudiziale, si ha allorquando le parti non sono riuscite a trovare una soluzione contrattuale alla loro controversia. Trattasi dunque di un procedimento che avviene per vie legali e che rappresenta l’extrema ratio: ciò sia per i costi di giustizia ed per onorari, sia per le tempistiche, oltre che per l’eventuale malcontento che spesso le parti hanno all’esito del procedimento.
Ancora oggi, dunque, il testamento, se redatto correttamente, rappresenta lo strumento migliore e più conveniente al fine di amministrare la propria eredità.