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DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI: OBBLIGHI E SANZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI: OBBLIGHI E SANZIONI

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare il concetto di rischio è una materia in continua evoluzione che deve essere attenzionata dalle aziende che hanno il dovere imprescindibile di garantire ai propri dipendenti un ambiente lavorativo sereno e sicuro. All’interno dell’azienda la prevenzione dei rischi e degli infortuni riduce la possibilità per la stessa di essere sanzionata ed accresce, altresì l’efficienza e la produttività stimolando la motivazione ed il senso di appartenenza.

COS’È IL DVR?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento fondamentale previsto dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) che le imprese, per evitare sanzioni, devono obbligatoriamente redigere, custodire sul luogo di lavoro ed esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Viene utilizzato per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e contiene le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

DVR OBBLIGATORIO: PER QUALI AZIENDE?
La stesura del DVR è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente oltre al datore di lavoro; questo anche quando l’unico lavoratore sia:
• stagista;
• soggetto sottoposto a formazione;
• tirocinante;
• lavoratore a chiamata;
• socio lavoratore di azienda.
Deve essere, pertanto, redatto da enti ed imprese pubbliche o private, compresa Pubblica Amministrazione, Forze dell’ordine, Strutture giudiziarie o penitenziarie ecc. che abbiano almeno un dipendente. Quindi vale anche per scuole e altre strutture dove lavorino delle persone.
Tuttavia, la normativa prevede l’esonero dalla redazione del DVR per tutte quelle attività che non hanno dipendenti, fatta eccezione per le SS ed SNC.

CHI DEVE REDIGERE E SOTTOSCRIVERE IL DVR?
La stesura del documento di valutazione dei rischi è un adempimento obbligatorio ed indelegabile del datore di lavoro che lo redigere, immediatamente alla costituzione della nuova azienda, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, previa consultazione ed in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (M.C.) ove presente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), qualora ve ne sia uno.
Nelle aziende in cui il datore di lavoro decide di ricoprire in prima persona anche il ruolo di RSPP, per la redazione del DVR ci si avvale della consulenza di un Tecnico Esperto incaricato di un’Azienda Specializzata in Sicurezza del Lavoro.
Il DVR va sottoscritto dal Datore di Lavoro e dai soggetti che hanno partecipato alla redazione e va revisionato ed aggiornato a seguito di:
• modifiche del processo lavorativo, (ad. es. introduzione di un nuovo macchinario);
• modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;
• casi di infortuni gravi che mettono in luce nuove fonti di rischio o richiedono una rivalutazione di quelli presenti.

QUALI SONO I CONTENUTI DEL DVR?
Il DVR redatto a conclusione della valutazione deve, in primo luogo, riportare data certa e comprendere i seguenti contenuti obbligatori:
• relazione sulla valutazione dei rischi indicando i criteri adottati per il suo svolgimento;
• indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI forniti;
• programma con misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze specifiche)
• nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
• mansioni esposte a rischi specifici che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DOVE DEV’ESSERE CUSTODITO IL DVR?
Il DVR deve essere custodito sul luogo di lavoro cui fa riferimento la valutazione dei rischi. Deve essere conservato secondo le modalità prescritte nel D.Lgs 81/08 e s.m.i.:
• su supporto cartaceo;
• su supporto informatico.
Nel caso di azienda con più unità produttive, sarà necessario redigere un DVR per ognuna di esse e conservare ciascun DVR presso l’unità produttiva cui fa riferimento.
Secondo il T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS, a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia del DVR aziendale, anche su supporto digitale.

QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA O IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL DVR?
In caso di mancanze o inadempienze nella redazione del DVR , gli organi preposti al controllo (ASL; INPS; INAIL; Vigili del Fuoco; Ispettorato del Lavoro) possono predisporre:
• Sanzioni da 3.000 € a 15.000 € a carico del datore di lavoro;
• Pene detentive fino ad 8 mesi per il datore di lavoro.

Orbene, lo Studio Viglione-Libretti & Partners, informa tutti i propri clienti che, al fine di evitare sanzioni, oltre a provvedere all’aggiornamento del DVR è altresì obbligatorio, conservarlo sul luogo di lavoro in modo da esibirlo in caso di controllo.
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