FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI FORFETTARI DAL 1 GENNAIO 2024
Dal 1° gennaio 2024 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario.
Con la fine dell’anno in corso si chiude il regime transitorio che ha permesso ai contribuenti rientranti nel suddetto regime fiscale con ricavi e compensi al di sotto dei 25.000 euro di emettere fattura cartacea; pertanto i forfettari da gennaio 2024 dovranno emettere le fatture in formato elettronico per tutte le operazioni attive effettuate indipendentemente dai ricavi o compensi ottenuti nell’anno precedente.
Con il “regime transitorio” l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito con propria circolare che:
• dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica entrava in vigore solo per i contribuenti che nell’anno 2021 si erano trovati a conseguire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000;
• dal 1° gennaio 2024 tale obbligo avrebbe riguardato tutti gli altri soggetti forfettari, indipendentemente dai ricavi e/o compensi conseguiti nell’anno 2022.
Orbene, dall’inizio del 2024, saranno obbligati all’emissione delle fatture elettroniche tutti i soggetti in regime fiscale forfettario, i quali potranno procedere:
• attraverso il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica”, oppure
• avvalendosi di un servizio (ordinariamente a pagamento) messo a disposizione di un operatore di mercato.
Anche per fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti:
• fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
• fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sono previste delle sanzioni per l’invio tardivo della fattura:
• tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
• da 250 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Si potranno ricevere fatture elettroniche:
• nella casella PEC,
• nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
• nel software di fatturazione, dove potranno essere gestite insieme alle fatture inviate, in modo veloce e ordinato.
È obbligatoria la conservazione in modalità digitale delle fatture elettroniche per 10 anni.