FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTA’
Con la pubblicazione del decreto del 3 Settembre 2021 il MISE informa che dal 20 settembre le
grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid
potranno presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro.
L’obiettivo della misura è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che
operano sul territorio nazionale.
La misura prevede la concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni, al fine di
garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
La domanda può essere presentata da:
– grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, (con
esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo);
– che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
• versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi
economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore
di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n.
702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data
del 31 dicembre 2019;
• presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai
sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
• hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un
ordine di recupero;
• nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive
modificazioni e integrazioni;
• i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza
di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di
appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno
2001 n. 231;
• nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative
definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
• non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Le imprese in possesso dei requisiti possono fare domanda per l’agevolazione, che viene erogata
sotto forma di finanziamento agevolato, da restituire in cinque anni. L’importo complessivo non
può essere superiore, alternativamente:
– al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo
esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito
dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di
imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non
può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
– al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
La concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione di un piano di
rilancio dell’azienda o di un asset, che dovrà essere “realistico e credibile” e che dovrà illustrare le
azioni che si intende porre in essere per il rilancio dell’impresa e, tra le altre cose, le iniziative volte
ad evitare che la difficoltà economica impatti sul fronte occupazionale.
Per presentare la domanda è necessario effettuare l’accesso alla procedura informatica attraverso
l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);