FONDO PER LA SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Il decreto Sostegni bis ha riattivato il Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 2021.
Il Fondo permette a chi ha un mutuo contratto in funzione dell’acquisto della prima casa di sospendere il pagamento delle rate del suddetto mutuo al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Tale sospensione non comporta l’applicazione di commissioni e non richiede garanzie aggiuntive.
È possibile sospendere un mutuo per ristrutturazione o liquidità solo se il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione.
Per accedere a tale Fondo:
• Non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore ISEE;
• Saranno ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 mila euro a fronte dei precedenti 250.000;
• Non si terrà conto delle sospensioni precedentemente concesse sui mutui per i quali, all’atto di presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
L’accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno fino alla data del 9 aprile 2022.
Si può richiedere tale beneficio al verificarsi dei seguenti eventi:
• Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
• Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
• Morte o riconoscimento di grave invalidità civile non inferiore all’80%;
• Sospensione del lavoro per almeno 30 giorni;
• Riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni
Per i suddetti eventi, la sospensione può essere concessa per un massimo di:
• 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
• 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
• 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
Al Fondo possono accedere anche:
• i lavoratori autonomi/liberi professionisti soggetti ad un calo del fatturato superiore al 33% riferito all’ultimo trimestre 2019.
• Le cooperative edilizie a proprietà indivisa nelle quali almeno il 10% dei soci utilizzi gli immobili come abitazione principale e che gli stessi soci abbiano subito uno dei suddetti eventi. Per tali cooperative la sospensione può essere richiesta per mutui di importo non superiore al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci.
Per tutti i casi di accesso al Fondo, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, è previsto il rimborso degli interessi compensativi pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Le domande per ottenere la sospensione del pagamento del mutuo vanno presentate entro il 31 dicembre 2021.