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IMU 2022: DOPPIA ESENZIONE SU ABITAZIONI DIFFERENTI DEI CONIUGI

IMU 2022: DOPPIA ESENZIONE SU ABITAZIONI DIFFERENTI DEI CONIUGI

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, modificando la precedente disciplina, riconosce l’esenzione IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi sia all’interno dello stesso Comune, sia in Comuni diversi.
La Consulta con detta sentenza specificatamente ha ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile in quanto “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un’ unione civile”.

La CTP di Napoli (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli) ha sollevato, in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), legge n. 147/2013, nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.
Sul medesimo punto, la Corte Costituzionale, con propria ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011, nella parte in cui, ai fini dell’agevolazione, considera quale abitazione principale quella in cui il possessore e anche l’intero nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.
La Consulta ha, in primo luogo, affermato che l’art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201/2011, “disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso” è pienamente in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., in quanto penalizza il “nucleo familiare”, nella parte in cui considera necessari i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, bensì per l’intero nucleo familiare, considerando appunto, ai fini dell’agevolazione IMU, come “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, dovendo lo stesso essere utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.

Tale illegittimità costituzionale determina, in modo consequenziale, anche per l’illegittimità di ulteriori norme che prevedono disposizioni identiche in materia di esenzione dall’IMU; specificatamente, dall’illegittimità del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011 ne discende l’illegittimità del quinto periodo dell’art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011, la cui ratio è incompatibile con tutto quanto appena affermato e dell’art. 1, comma 741, lett. b), L. n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2022, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.
Orbene la Corte Costituzionale dichiara illegittime le disposizioni ut supra descritte poiché, oltre che con l’art. 3 Cost., sono in evidente contrasto con altre norme, ovvero:
– l’art 35 Cost, in quanto lesive della “parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori sede familiare”; in “un contesto in continua evoluzione come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”;
– gli artt. 31 Cost. e con l’art. 53 Cost., poiché il riferimento al “nucleo familiare” penalizza, in maniera discriminatoria ed ingiustificata, coloro che si uniscono in matrimonio o in unione civile rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto che godono di un’esenzione doppia, questo soprattutto perchè non è riscontrabile, ai fini dell’agevolazione IMU, una maggiore capacità contributiva del nucleo familiare rispetto alle persone singole.

Nello stesso tempo, a causa del frequente fenomeno delle residenze fittizie, la Corte ha comunque chiarito che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le “seconde case” possano usufruire dell’esenzione dal tributo comunale; spetterà ai Comuni e alle altre autorità preposte effettuare controlli all’uopo necessari.
Pertanto, poiché alla luce della nuova interpretazione, l’agevolazione IMU richiede la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte del possessore dell’immobile, l’assenza di dimora, provata dal Comune, comporta il venir meno del diritto all’agevolazione.

In conclusione, la Corte Costituzionale, con la sentenza de qua, ha riscritto la definizione di “abitazione principale”, definendola, ai fini dell’esenzione dall’IMU, come il luogo in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, essendo irrilevante il luogo in cui risiedono e hanno la dimora gli altri membri della famiglia; con la conseguenza che i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall’IMU – contrariamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011- dichiarato, appunto, illegittimo, con la precisazione che l’esenzione può riguardare anche immobili siti nello stesso Comune, ma qualora l’Ente Locale riesca a dimostrare l’assenza del requisito della dimora abituale, viene meno il diritto del soggetto passivo all’agevolazione.

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