In vigore dal 6 febbraio la Depenalizzazione per omesse ritenute sotto soglia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 di ieri sono stati pubblicati i due decreti legislativi, entrambi datati 15 gennaio 2016, sulla c.d. “depenalizzazione”. L’art. 2 della L. 67/2014 aveva, infatti, conferito al Governo la delega per la “riforma della disciplina sanzionatoria” di alcuni reati. Un primo decreto, il DLgs. 8/2016, individua talune fattispecie in cui – ferma la definizione della condotta illecita – la sanzione penale viene sostituita da quella meramente amministrativa. In particolare, si tratta di quei reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale (c.d. depenalizzazione “in astratto”), oltre ad una serie di reati previsti nel codice penale, specificamente elencati nel decreto in oggetto (depenalizzazione “nominativa”). Dal prossimo 6 febbraio sarà, dunque, in vigore anche la depenalizzazione della condotta di omissione di ritenute previdenziali quando non superi la soglia di 10.000 euro; previsione che aveva sollevato numerose questioni interpretative sulla sua possibile immediata applicabilità dopo l’approvazione della legge delega 67/2014 (si vedano, ad esempio, Cass. nn. 32355/2015 e 32337/2015). Le modifiche apportate all’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 prevedono che l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Dunque, tale condotta continua ad essere qualificata come delitto, con tutte le conseguenze legate ai principi applicabili e agli aspetti procedurali connessi. Mentre, se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applicherà la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Sanzione che, da un punto di vista pecuniario, resta certamente molto cogente. Per l’applicazione di tali sanzioni amministrative si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981. L’art. 8 del nuovo DLgs. 8/2016 disciplina, inoltre, gli aspetti intertemporali della riforma, con particolare riguardo alla possibile retroattività in caso di “favor rei”.
Sempre in materia di omesse ritenute, viene anche previsto che il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provveda al versamento delle stesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.