Intervista a cura di Onda News a Tonia Assunta Aromando
Quali sono le principali novità introdotte con il Decreto Fiscale n. 146/2021 in
materia di Agenzia delle Entrate e della Riscossione (ex Equitalia) ?
Le novità introdotte con il nuovo decreto vertono principalmente su tre aspetti
fondamentali che preoccupano i contribuenti, ovvero: la ripresa dell’attività di notifica
da parte dell’Agente di Riscossione di tutte quelle cartelle di pagamento
congelate per effetto della sospensione Covid-19, le rateizzazioni in essere e la
possibilità di posticipare il pagamento di alcune rate, i termini di pagamento delle
rate scadute e in scadenza della “Rottamazione-Ter” e del “Saldo e Stralcio”.
Quali sono le novità riguardanti le cartelle esattoriali ?
Per le cartelle esattoriali notificate dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2021 , con l’articolo 2
del decreto n.146/2021, viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo dei 60
attualmente previsti, il termine per l’adempimento spontaneo. In pratica viene
concesso un termine extra di 3 mesi , per un totale quindi di 5 mesi a partire dalla data di
notifica, per il versamento di quanto dovuto, il tutto mirato a rendere meno gravosa la
ripresa delle attività di riscossione. Vorrà dire in sostanza, che fino allo scadere del nuovo
termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora sulle cartelle esattoriali
notificate e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Resta
invece invariato a 60 giorni dalla data di notifica il termine entro il quale proporre
ricorso contro la cartella esattoriale.
Il differimento dei termini di notifica a 150 giorni sarà permanente ?
No, il differimento dei termini di notifica, il prolungamento quindi da 60 a 150 giorni dalla
data di notifica riguarderà soltanto le cartelle esattoriali notificate a qualsiasi mezzo tra il
1° Settembre 2021 e il 31 Dicembre 2021. Per le cartelle esattoriali notificate a partire dal
1° Gennaio 2022 i termini di scadenza per l’adempimento spontaneo sarà ripristinato a 60
giorni.
Quali sono le novità riguardanti i piani di rateizzazione ordinari?
La novità introdotta dal Decreto Fiscale n 146/2021 riguarda principalmente il numero di
rate non pagate anche non consecutive che determina la decadenza dei piani di rientro.
Cosa succede ai piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 per
i quali i contribuenti hanno sospeso i pagamenti delle rate ?
Per i piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 (inizio del periodo di
sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista
l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento,
determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la
sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio
2020).
Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene
differito al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel
periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo
2020 al 31 agosto 2021).
Cosa prevede il nuovo Decreto per tutti gli altri piani di rateizzazione ?
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle già presentate o che
verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di
mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° Settembre e il 31 Dicembre 2021 , per poter
usufruire quindi dell’agevolazione del termine delle 10 rate non pagate anche non
consecutive si dovrà richiedere il rateizzo entro il 31 Dicembre 2021.
Cosa cambia a partire dal 1° Gennaio 2022 ?
Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà
dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.
Quali sono le novità riguardanti ROTTAMAZIONE TER e SALDO E STRALCIO ?
Il Decreto Fiscale n 146/2021 pubblicato in GU n 252 del 21 ottobre rimodula
le scadenze relative alla pace fiscale, stabilendo la riammissione nei termini dei
contribuenti che non hanno versato le rate relative al 2020 ,le quali dovevano essere
recuperate secondo un nuovo calendario di scadenze 2021. L’intera somma dovuta dovrà
essere versata entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i
benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di
pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza
nell’anno 2021.
Il nuovo Decreto Fiscale non trova piena soddisfazione in quanti avrebbero auspicato una
nuova possibilità di “rottamazione” delle cartelle, una “Rottamazione-Quater” di cui molto
si parla che si spera possa arrivare nel 2022, né tanto meno trova soddisfazione in tutti
quei contribuenti interessati dalla “Rottamazione-Ter” e dal “Saldo e Stralcio” per una
mancata rimodulazione del calendario delle scadenze delle rate previste nel 2021, che
avrebbe reso davvero meno gravosa questa ripresa delle attività di recupero somme da
parte dell’Agente di Riscossione.