Iva vendite a distanza
Il Governo ha approvato un primo schema di Decreto legislativo per il recepimento delle direttive dell’Ue, le quali disciplinano, le vendite intracomunitarie di beni e le modalità di assolvimento dell’IVA a distanza mediante “sportello unico” (OSS) nonché le vendite a distanza facilitate mediante interfacce elettroniche.
Dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace. Infatti, fino al 30 giugno la regola generale prevede che l’applicazione dell’IVA per le cessioni con spedizione in altro Stato Ue a soggetti privi di partita iva o a privati consumatori in genere (B2C) cambi a seconda del soggetto che cura il trasporto del bene verso l’UE. In particolare:
- se il trasporto è a cura del privato che ha effettuato l’acquisto direttamente nell’altro Stato, l’Iva è dovuta dal cedente in detto Stato;
- se il trasporto è a cura del fornitore, l’Iva è dovuta nello Stato del consumatore, in quanto si ricade nella fattispecie di “vendita a distanza” (In questo caso, il fornitore deve aprire una Partita IVA nello Stato del consumatore al fine di assolvere gli obblighi IVA).
Dal 1° luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende svolgenti commercio elettronico dovranno adeguarsi all’entrata in vigore della norma definita dalla direttiva 2017/2455 del 5 dicembre 2017, la quale prevede:
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’applicazione dell’IVA nel Paese del cedente;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro – da monitorare nel corso di un anno civile – l’applicazione della norma del luogo di destinazione della merce.