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LA DIVISIONE GIUDIZIALE

LA DIVISIONE GIUDIZIALE

Nel nostro ordinamento, per effetto della comunione, più soggetti possono vantare diritti reali sul medesimo bene; allo stesso tempo la disciplina codicistica stabilisce la possibilità per ciascun condividente di chiedere lo scioglimento della comunione stessa attraverso l’istituto della divisione.
Si ha la divisione necessaria, allorché la stessa avvenga per volontà testamentaria o per accordo tra i condividenti, quella giudiziale si attua attraverso una richiesta rivolta al giudice.
La divisione giudiziale di un bene può essere promossa da tutti i condividenti o anche da uno solo di essi con atto di citazione redatto da un avvocato, previo tentativo obbligatorio di mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. 28/201, contenente l’istanza, l’indicazione dei beni su cui effettuare la divisione stessa e l’indicazione del giudice competente a trattare la divisione. La domanda di divisione può essere proposta nei confronti di tutti i condividenti e dei creditori opponenti, se vi sono, pertanto, tutti i condividenti devono partecipare al giudizio come attori o convenuti (cd. litisconsorzio necessario).
La competenza spetterà al Tribunale del luogo in cui sono collocati i beni oggetto di divisione, sempreché gli stessi non siano presenti in diverse circoscrizioni giudiziarie, nel qual caso la competenza spetterà al tribunale della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato.
Il procedimento di divisione giudiziale prevede l’instaurarsi di due diverse fasi:
– la prima diretta all’accertamento da parte del giudice dell’esistenza del diritto vantato dall’attore. Se in tale fase sorgono contestazioni in merito al diritto fatto valere dall’attore, il giudice emetterà una sentenza non impugnabile con riserva di appello; se invece non sorgono contestazioni sul diritto fatto valere dall’attore allora il giudice con ordinanza disporrà le operazioni divisionali devolvendole o ad un perito del tribunale o ad un notaio. Orbene, tali soggetti dovranno stilare un progetto di divisione che se non contestato dalle parti sarà dichiarato dal giudice esecutivo con ordinanza non impugnabile.
– con la seconda fase si individueranno le quote spettanti ai condividenti e si procederà alla loro distribuzione.
Occorre inoltre precisare che i creditori o gli aventi causa dei condividenti possono opporsi al procedimento di divisione giudiziale sempreché:
– la divisione non si sia ancora realizzata;
– la domanda di opposizione sia anteriore all’avvenuta divisione;
– se trattasi di divisione di un bene immobile, la trascrizione della domanda di opposizione sia anteriore alla trascrizione della domanda divisione.
Il procedimento di divisione giudiziale può essere promosso anche sulla divisione ereditaria, la Cassazione ha, difatti, precisato che la natura giuridica della sentenza che stabilisce la divisione ereditaria è dichiarativa ma solo con riferimento all’effetto distributivo; viceversa, qualora al condividente siano assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, ha un effetto costitutivo.

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