LE NUOVE REGOLE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrano in vigore dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2021 le nuove misure approvate dal Governo.
PERIODO COMPRESO TRA IL 7 GENNAIO E IL 15 GENNAIO 2021
“E’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
E’ altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14.
Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”
NELLE DATE DEL 9 E 10 GENNAIO 2021
Le misure adottate in dette date saranno quelle previste per la cd. ZONA ARANCIONE (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020) ovvero:
- E’ fatto divieto di circolazione dalle ore22.00 alle ore5.00 del giorno successivo, resta comunque vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- Restano vietati gli spostamenti verso seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Sono sospese le attività di servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie tranne che per i servizi di consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00;
- Chiusura nei giorni festivi e prefestivi per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
Il testo del decreto prevede, inoltre, la ripresa dell’attività didattica in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, è prevista una specifica procedura per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.