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Mancata memorizzazione o trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri: chiarimenti sulle sanzioni

Mancata Memorizzazione O Trasmissione Dati Dei Corrispettivi Giornalieri: Chiarimenti Sulle Sanzioni

Nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o ancora l’invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni pari al 100% dell’imposta
corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, precisa ancora l’Agenzia, non si applicano le sanzioni nel caso in cui l’operatore, liquidata correttamente l’imposta, proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.
Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Nella Circolare viene inoltre precisato che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.

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