Niente spesometro per le spese sanitarie inviate al Sistema TS
L’11 aprile 2016 (per i soggetti IVA “mensili”) e il 20 aprile 2016 (per i soggetti IVA “trimestrali”) scade il termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”).
L’art. 1 comma 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), aggiungendo il comma 1-quater all’art. 21 del DL 78/2010, ha previsto che “al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016”, l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA “è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria”.
La ratio, neanche troppo velata, dell’art. 21 comma 1-quater del DL 78/2010 è dunque quella di “semplificare gli adempimenti dei contribuenti”.
Su istanza delle associazioni di categoria e su indicazione della dottrina, considerato che l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS veniva a sovrapporsi all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 comma 1 del DL 78/2010, la legge di stabilità 2016 ha provveduto a eliminare la duplicazione delle informazioni alle Autorità fiscali.
Per cui, a dispetto del fuorviante tenore letterale, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che:
– a livello temporale, si fa riferimento alle spese sanitarie relative al 2015, già trasmesse al Sistema tessera sanitaria, entro la scadenza del 9 febbraio 2016;
– l’esonero dallo spesometro non ha carattere “soggettivo”, essendo l’esclusione limitata alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA che, sotto il profilo “oggettivo”, sono già state comunicate al Sistema TS.
Valendo l’interpretazione descritta, risultano escluse dallo “spesometro” le sole operazioni attive oggetto di comunicazione al Sistema TS, vale a dire – come indicato nelle FAQ rilasciate dal Ministero dell’Economa e delle finanze – sostanzialmente le operazioni certificate con i documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie delle persone fisiche.
Per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi da parte dei medici e delle altre strutture accreditate), così come per tutte le operazioni attive che non sono state oggetto di comunicazione al Sistema TS (ad es. le prestazioni nei confronti di imprese e di enti pubblici), rimane vigente l’obbligo di indicazione nel modello polivalente.