Intervista all’avv. Michele Femminella a cura di Ondanews
Cos’è lo stralcio delle “mini” cartelle previsto dalla cosiddetta “Pace Fiscale”?
“L’art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n.136, ha disposto entro la data del 31 dicembre 2018 lo stralcio automatico di tutte le cartelle (c.d. mini cartelle) di importo residuo fino a mille euro, con conseguente annullamento del relativo debito tributario. Dunque è stato previsto un azzeramento, in favore dei contribuenti, di tutti quei debiti consegnati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille euro e non ancora incassati”.
Chi ha beneficiato dello stralcio delle mini cartelle? Era necessario presentare un’apposita domanda?
“I debiti aventi i requisiti previsti dall’anzidetta normativa avrebbero dovuto essere oggetto di annullamento in via automatica da parte delle Agenzie Fiscali. Pertanto il contribuente non era onerato dalla presentazione di alcuna domanda per ottenere il beneficio”.
Si sono rilevate problematiche in merito all’applicazione dello stralcio?
“Come purtroppo spesso accade, la fase applicativa di una norma giuridica soffre della eccessiva genericità o semplicemente della scarsa chiarezza della sua formulazione letterale. Ciò comporta storture e contrasti applicativi che inevitabilmente finiscono per sfociare in controversie di natura giudiziale. Non si è sottratta a questa logica neppure la disciplina relativa allo stralcio delle cosiddette mini cartelle, pur all’apparenza essendo chiamata a disciplinare una procedura piuttosto semplice. Sono infatti sorti sin dal primo giorno di entrata in vigore del D.L. 119/2018 contrasti sulla portata della definizione di ‘valore del debito inferiore a 1.000 euro’. Da un lato, parte della giurisprudenza ha inteso far rientrare nella definizione di ‘debito’ le intere cartelle esattoriali, a prescindere dai carichi tributari in esse contenuti. Altra interpretazione, invece, ha visto prevalere il principio per cui nella nozione di ‘debito’ dovessero rientrare i singoli carichi tributari, anche se inclusi in cartelle di valore complessivo superiore ai mille euro. Inutile dire che quest’ultima interpretazione è quella più vantaggiosa per il contribuente”.
Su quale interpretazione, dunque, deve fare affidamento il contribuente?
“La Corte di Cassazione, con recentissima Sentenza n. 22018/2020 del 13 ottobre scorso, ha finalmente posto fine, si spera in via definitiva, alle diverse interpretazioni della normativa in esame, stabilendo che il limite di importo dei 1000 euro è riferito al singolo debito e non all’importo della cartella di pagamento. Pertanto, pur in presenza di cartelle di valore superiore a 1000 euro, dovranno, ai fini dell’annullamento del debito tributario, considerarsi i valori dei singoli carichi affidati all’ex Equitalia dal 2000 al 2010. Quanto alle modalità di calcolo dell’ammontare del debito, il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione”.
Cosa deve fare il contribuente per verificare l’esatta applicazione dello stralcio delle mini cartelle?
“Come anticipato l’annullamento dei debiti tributari rientranti nel campo di applicazione del D.L. 119/2018 è automatico, ma alla luce dei predetti contrasti interpretativi, le Agenzie fiscali potrebbero non aver applicato correttamente la normativa di riferimento o comunque non conformemente al più recente orientamento dettato dalla Corte di Cassazione. I contribuenti che avevano a proprio carico debiti tributari aventi i requisiti di annullabilità dovrebbero pertanto richiedere un estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e verificarne l’effettivo annullamento. In caso di sussistenza di voci di debito ancora illegittimamente presenti nell’elenco dei carichi, occorrerà dunque agire nei confronti dell’Agenzia fiscale competente per ottenerne l’annullamento”.
In materia di riscossione tributaria, cosa bisogna aspettarsi entro la fine dell’anno? Saranno previste altre agevolazioni ai contribuenti vista la situazione emergenziale?
“Alla luce della perdurante emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Covid-19 è prevedibile e senz’altro auspicabile un ulteriore impegno da parte del Governo in politiche fiscali e tributarie volte a ridurre al minimo la pressione sui soggetti più duramente colpiti dalla grave crisi in atto. Ed infatti già dal D.L. Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2021 emergerebbero chiari segnali in tal senso: dopo la scadenza della precedente moratoria lo scorso 15 ottobre, sarebbe infatti già prevista l’estensione fino alla fine dell’anno della sospensione di versamenti di somme dovute da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e pignoramenti di stipendi e pensioni. Dovrebbe inoltre essere previsto anche lo stop dell’invio delle nuove cartelle esattoriali che da lunedì l’agente della riscossione avrebbe potuto ricominciare a recapitare ai contribuenti in debito con il Fisco, con conseguente ripresa dell’attività di notifica al 2021. L’auspicio è che tali misure possano contribuire in primo luogo alla sopravvivenza di un’ampia fascia di piccole e medie attività imprenditoriali, nonché di giovani lavoratori e professionisti da poco affacciatisi sul mondo del lavoro e che si trovano a fronteggiare l’attuale difficilissima congiuntura socio-economica. In attesa degli interventi finanziari previsti dalla prossima Legge di Bilancio e soprattutto dai tanto attesi fondi europei per la ripresa, arrivano dunque dal Governo importanti segnali di fiducia e collaborazione nei confronti dei cittadini e del sostrato produttivo del Paese, concretanti quei principi solidaristici posti a base del nostro ordinamento giuridico, mai come ora indispensabili per la tenuta economica e sociale dello Stato”.