Oltre alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, che salva dalla maxisanzione per lavoro nero, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica espressamente indicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 1 del 2016. Fornite le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio per imprese e professionisti al fine di una maggiore tracciabilità dei voucher.
Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per gli imprenditori agricoli la comunicazione andrà effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso, infatti, si prevede che la comunicazione indichi:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.