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NUOVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

NUOVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Molte le novità annunciate dalla bozza del decreto sulle sanzioni che attua la legge delega per la riforma fiscale. In particolare vi è stata una riduzione in tema di sanzioni per le violazioni del sostituto d’imposta: dichiarazione omessa, infedele, integrativa e con documentazione falsa.

Per la dichiarazione annuale omessa è prevista la sanzione amministrativa nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) delle ritenute non versate per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250. Qualora le ritenute relative ai compensi, agli interessi e alle altre somme, benché non dichiarate, siano state interamente versate, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.
Prevista inoltre una nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% a patto che la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma comunque entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. Se l’imposta non è dovuta, si applica la sanzione minima di € 250.
Con riferimento alla dichiarazione infedele, integrativa e con documentazione falsa è comminata una sanzione del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore ritenuta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 250, qualora dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di compensi, interessi e altre somme che sono stati dichiarati inferiori a quello che è stato accertato.
Se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, la sanzione è irrogata nella misura del 50% delle ritenute dovute, con un minimo di € 250.
Importante è il perfezionamento della procedura prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.
Inoltre, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%.
La sanzione del 70% è ridotta di un terzo se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati è quello dichiarato per le stesse voci, è complessivamente inferiore al 3% delle ritenute che non sono state versate e, comunque di importo inferiore a € 30.000
In tema di omessa indicazione dei percipienti, limitatamente alla dichiarazione omessa o infedele o integrativa presentata tardivamente, si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente che non è stato indicato nel Modello 770 che è stato presentato o che avrebbe dovuto essere presentato.
Per quanto concerne la rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, qualora emerga la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta, la sanzione del 70% ( e non più del 90%) non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento che sono stati praticati.
Viceversa, in caso di omessa comunicazione, viene comminata la sanzione del 70%.

Non ci sono state novità in tema di certificazione unica, per cui le sanzioni sono irrogate nella misura:
• di € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata; il termine è fissato al giorno 16 marzo. Per le certificazioni relative a dipendenti, collaboratori e pensionati, va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato può essere differita dal 16 marzo al termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, cioè entro il 31 ottobre.
• di € 33,33 per ogni certificazione che è stata trasmessa con valori errati, ma che è stata sanata entro 60 giorni.
Nel primo caso il limite ammesso massimo è di € 50.000 e nel secondo di € 20.000.
Se viene corretta l’errata trasmissione entro cinque giorni dal 16 marzo la sanzione non viene applicata.
Se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza del 16 marzo, ovvero del 31 ottobre, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.

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