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OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’INPS

OBBLIGO D’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’INPS

La gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l’INPS nel 1995 con l’obiettivo di assicurare la tutela previdenziale a lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa.
Sostanzialmente la gestione separata nasce per offrire tutela previdenziale a tutti quei lavoratori non iscrivibili a Casse di previdenza legate ad ordini professionali ovvero ad Albi professionali.

Questo fondo pensionistico accoglie contributi di medio/piccolo importo, individuando i soggetti che possono accedervi.
L’iscrizione alla gestione separata è disciplinata dalla legge n. 335/95, la quale indica le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente aderirvi con esplicito riferimento a liberi professionisti senza cassa, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e altre categorie di lavoratori che effettuano lavoro autonomo occasionale.

La contribuzione dovuta presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre gestioni previdenziali obbligatorie, in particolare:
– l’iscrizione non è subordinata al requisito della prevalenza dell’attività svolta;
– ai fini del computo della base imponibile contributiva si applica il principio di cassa e non quello di competenza;
– si applicano aliquote contributive differenti a seconda che si tratti di soggetti non iscritti in forme previdenziali obbligatorie o sprovvisti di altra tutela pensionistica.

Con il messaggio del 27 giugno 2024 n. 2403 l’INPS ribadisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, richiamando la precedente circolare INPS del 3 ottobre 2022 n. 107 attraverso la quale aveva specificato che i “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011”.

Il messaggio dell’INPS fornisce chiarimenti sul giorno di decorrenza del termine di prescrizione del diritto ai contributi in quanto una delle eccezioni sollevata nell’ambito del contenzioso in materia di obbligo contributivo alla Gestione Separata riguarda l’intervenuta prescrizione dei contributi. Orbene, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri applicabili ratione temporis.

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