Per i comodati ai parenti obbligo di registrazione
A partire dal 1° gennaio 2016, ci sarà una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti (la disposizione ha effetti anche per la TASI considerato che la base imponibile è la stessa dell’IMU).
L’unità immobiliare non deve risultare accatastata nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9) e deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli. Questi, a loro volta, devono destinarla ad abitazione principale ovvero devono dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente. Il proprietario del bene deve risiedere anagraficamente nonché dimorare nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e può possedere, oltre a tale immobile, un altro immobile, nello stesso Comune. Al fine di poter beneficiare della riduzione il soggetto passivo (ovvero il proprietario comodante) dovrà attestare il possesso dei requisiti, propri e del comodatario, nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 comma 6 del DLgs 23/2011.
Ultimo requisito richiesto dalla norma è che il contratto di comodato, attestante la concessione del bene al parente, sia registrato.
Diversamente, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro.