skip to Main Content
E’ attivo il canale WhatsApp tramite il quale potrete ricevere in tempo reale le news di Studio Viglione-Libretti & Partners.
Per attivare il servizio è sufficiente
  1. Salvare sul vostro smartphone il nostro numero +393509765813 (importante inserire +39)
  2. Aggiungere alla lista dei vostri contatti il nostro numero
  3. Inviare un messaggio Whatsapp con il testo SVL ON
La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta e dopo qualche minuto il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente  potrà vedere i numeri di cellulare degli altri iscritti al canale.  
0975 - 399004 info@studioviglionelibretti.it

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: PROROGA DIFFERENZIATA PER LE PMI E LE MEDIE IMPRESE

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: PROROGA DIFFERENZIATA PER LE PMI E LE MEDIE IMPRESE

Il Governo approva un differimento dell’obbligo assicurativo: nuove scadenze per PMI e microimprese. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 marzo, ha approvato un decreto-legge che modifica i termini relativi all’obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali per le imprese italiane. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024, impone la sottoscrizione di contratti assicurativi per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale. Tuttavia, il nuovo decreto stabilisce una proroga differenziata per le micro, piccole e medie imprese (PMI), lasciando inalterata la scadenza per le grandi imprese.

Le nuove scadenze per le PMI

Il decreto approvato il 28 marzo prevede una proroga dell’obbligo assicurativo per le PMI secondo il seguente calendario:

  • Medie imprese: obbligo posticipato al 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: nuova scadenza fissata al 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, per tali categorie imprenditoriali, anche l’applicazione della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 102 della Legge di Bilancio 2024 decorrerà dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

A differenza delle PMI, per le grandi imprese resta invariato il termine originariamente previsto per la sottoscrizione della polizza. Il comunicato stampa del Governo ha ribadito che non vi saranno ulteriori proroghe per questa categoria.

L’obbligo di assicurazione per le imprese è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). La normativa si applica a:

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia;
  • Imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, obbligate all’iscrizione presso la Camera di Commercio.

Sono invece escluse dall’obbligo le seguenti categorie:

  • Imprese agricole, poiché già tutelate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, come previsto dall’articolo 2135 del Codice Civile;
  • Imprese i cui beni immobili siano oggetto di abuso edilizio o realizzati senza le necessarie autorizzazioni.

L’assicurazione dovrà coprire i beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, ovvero:

  • Terreni e fabbricati;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.

Orbene, il differimento dei termini per le PMI è stato accolto positivamente dalle associazioni di categoria, che avevano segnalato le difficoltà economiche e burocratiche per adempiere all’obbligo nei tempi inizialmente previsti. Tuttavia, il rinvio non annulla l’obbligo assicurativo, ma concede più tempo alle imprese per adeguarsi. Le grandi imprese, invece, dovranno rispettare il termine già stabilito dalla normativa. Il nuovo decreto rappresenta dunque un ulteriore passo nella definizione del quadro regolatorio sulla gestione dei rischi catastrofali per il sistema imprenditoriale italiano.

Back To Top