REDDITO DI CITTADINANZA: bonus per nuove attività
Il campo di applicazione del Reddito di Cittadinanza si amplia ed a breve riguarderà i percettori che intraprendono una nuova attività lavorativa d’impresa o autonoma. Più precisamente il beneficio consisterà in 6 mensilità del RdC che saranno destinate ai soggetti che – in presenza di determinati requisiti – intendano avviare o abbiano avviato un’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio addizionale è aggiuntivo rispetto alla mensilità ordinarie e sarà concesso a titolo di incentivo per l’avvio di:
• attività di lavoro autonomo;
• di impresa individuale;
• di società cooperativa;
che vengano iniziate entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza.
Tale beneficio aggiuntivo è ottenibile una sola volta per ogni nucleo familiare.
L’importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è calcolato, con le consuete modalità, con riferimento al mese in cui è avviata l’attività.
Il beneficio sarà erogato dall’INPS entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente indicato nella domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Gli interessati al momento della presentazione della domanda, devono:
• risultare componenti di un nucleo familiare beneficiario di RdC in corso di erogazione;
• aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro;
• non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale, o non aver sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
• non essere componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.
Per le attività, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Reddito di cittadinanza e per le quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria entro i primi 30 giorni, il beneficio addizionale non spetta.
Il beneficio addizionale RDC viene revocato nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale oggetto di incentivo cessi prima di dodici mesi dall’avvio, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di cooperativa entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
b) nel caso in cui il RdC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale sia oggetto di revoca o di decadenza previste dal decreto-legge n. 4 del 2019.
L’INPS ha annunciato una futura circolare in cui darà istruzioni più dettagliate a riguardo.