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SUPERBONUS 110 PER CENTO, LA PROROGA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

SUPERBONUS 110 PER CENTO, LA PROROGA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

La Legge di Bilancio 2022, pubblicata in G.U., proroga la maxi detrazione introdotta dal Decreto Rilancio e gli interventi trainati, oltre ad inglobare alcune misure del Decreto antifrodi.

CHE COS’È

Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute, a fronte di specifici interventi come efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di fotovoltaici e di infrastrutture e di ricarica per veicoli elettrici, con fruizione in quote annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto in fattura.

In particolare il testo in vigore dal 1° gennaio ha previsto una proroga differenziata a seconda dei beneficiari della maxi detrazione, ma l’importo in forma piena spetta per tutto il 2022.

Per condomini, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, èprevista la proroga dell’agevolazione al 2025, ma con importo decrescente:
nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
nella misura del 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025.
Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre che alla data del 30 giugno dello stesso anno sia stato effettuato il 60% delle spese.
Per quanto concerne, il superbonus 110 per le abitazioniunifamiliari e le villette la proroga al 31 dicembre 2022, a condizione che venga effettuato almeno il 30% dei lavori previsti alla data del 30 giugno dello stesso anno, non prevede più il vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro.

Le scadenze delle detrazioni del superbonus 110 per l’installazione di un sistema solare fotovoltaico e dellecolonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sono state allineate a quelle degli altri lavori oggetto del superbonus. 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

condomìni
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

INTERVENTI AMMESSI

Il superbonus 110 è una detrazione del 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per ottenere la detrazione del 110%, i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo salto di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta. Ad attestare il passaggio di classe è l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di 10 anni. 

La misura comprende i cosiddetti lavori trainanti e quelli trainati. 

Gli interventi devono essere realizzati: 

su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). 

Nello specifico, sono stati definiti “trainanti o principali” gli interventi:

di isolamento;
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi “trainati o aggiuntivi“, invece, comprendono:

le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico 
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh;
eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lett. e) del TUIR).

AGEVOLAZIONI

Per i soggetti che scelgono la detrazione del superbonus 110 nella dichiarazione dei redditi, la suddivisione della stessa cambia a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese.

Detrazione in cinque rate di pari importo: per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Detrazione in quattro rate di pari importo: per le spese effettuate nel 2022.

Per le spese sostenute fa fede il principio di cassa, vuol dire che le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state effettivamente pagate e non dipendono dalla data del bonifico. Diversa la situazione per i condomini, per cui l’importanza è la data del bonifico del condomino e non quella di versamento delle rate dei singoli condomini.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura praticato dai fornitori e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è fino al 31 dicembre 2024.

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Una novità importante è l’approvazione del decreto anti-frode in vigore dal 12 novembre 2021, il cui scopo è quello di frenare le frodi nell’ambito del superbonus 110 e degli altri bonus edilizi a cui è stata estesa la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il Decreto anti frode non si applica agli interventi di edilizia libera inferiori ai 10mila euro. In questo modo non ci sarà l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese per tutti i bonus edilizi nel caso si scelga l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

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