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Titolare Effettivo: soggetti obbligati e modalità di comunicazione

Titolare Effettivo: Soggetti Obbligati E Modalità Di Comunicazione

Con Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato lo scorso 9 ottobre in Gazzetta Ufficiale è stato reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi che pone a carico dei soggetti dotati di personalità giuridica nuovi obblighi di comunicazione alle competenti Camere di Commercio. Il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla l’impresa o ne risulta beneficiaria.

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione del Titolare Effettivo
Il nuovo adempimento dovrà essere effettuato dai legali rappresentanti dei seguenti soggetti giuridici:
• imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (Spa, Srl, Sapa, Coop);
• persone giuridiche private, come fondazioni e associazioni riconosciute;
• trust e istituti giuridici affini ai trust.

Come comunicare al Registro Imprese il Titolare Effettivo
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo DIRE.
La pratica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di società o comunque da uno degli amministratori o liquidatori, o dal commissario giudiziale. Non è invece ammessa la delega a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Terzi intermediari abilitati possono invece provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.
I termini per la prima comunicazione
Per quanto concerne la prima comunicazione del Titolare Effettivo, le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno provvedere all’adempimento entro l’11 dicembre 2023 attraverso l’apposita procedura telematica.
I costi previsti per l’adempimento
La pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.
Le sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c., che va da 103 euro a 1.032 euro (ridotta ad ⅓ se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni), accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

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