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Utilizzo veicolo strumentale fuori dall’attività produttiva

Utilizzo Veicolo Strumentale Fuori Dall’attività Produttiva

I veicoli qualificabili come “strumentali”, sia per natura che per destinazione, non sono suscettibili di impiego al di fuori dell’attività a cui gli stessi sono destinati, in quanto il Codice della Strada li definisce quali “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
La violazione di tale principio (ad esempio, veicolo commerciale utilizzato per il trasporto di persone non addette all’attività) determina, in caso di controllo da parte delle Autorità fiscali o di P.S., l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a € 1.596, più la sospensione della carta di circolazione fino a 6 mesi. Inoltre è possibile una segnalazione all’Agenzia delle Entrate, che potrebbe procedere a effettuare un accertamento fiscale.
Un veicolo è considerato “strumentale” all’attività d’impresa, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere realizzata senza il medesimo. Le autovetture rappresentano beni strumentali all’attività e, pertanto, i relativi costi risultano interamente deducibili, per esempio per le imprese che effettuano attività di noleggio o attività di scuola guida (strumentalità per destinazione).
Un veicolo è considerato “strumentale” per natura, quando è di norma non suscettibile di impiego al di fuori di un’attività produttiva. Rientrano in questa categoria tutti i mezzi cosiddetti ‘commerciali’, incluse le autovetture con immatricolazione in categoria N1, salvo quanto previsto in merito ai cosiddetti ‘finti autocarri’.
In ogni caso, deve comunque essere verificato anche il requisito dell’inerenza del veicolo rispetto all’attività effettivamente esercitata da chi lo utilizza.

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